Art. 21.
(Assemblea ordinaria degli iscritti per l'approvazione dei conti).
1. L'assemblea degli iscritti all'albo professionale e nell'elenco speciale per l'approvazione del conto preventivo e di
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quello consuntivo è convocata dal presidente del consiglio, entro e non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ed i relativi documenti devono essere depositati presso la sede del collegio almeno sette giorni prima, con facoltà per gli iscritti di prenderne visione.
2. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà di tutti gli iscritti al collegio e, in seconda convocazione, quando è presente un qualsiasi numero di intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.
3. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi prevale quello del presidente.